Statuto AMTI

Testo integrale dello statuto AMTI

CAPO I. COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica Medici Tennisti Italiani (A.M.T.I. asd) che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine “associazione”

Art. 2 - Sede

L’Associazione ha sede legale in Via Delle Canapiglie 130, 00169 ROMA.

Art. 3 - Scopi

1. L’Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza;
2. Ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, e l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative, compresa quella di convegni di medicina sportiva;
3. L’associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 dicembre di ciascun anno di ciascun anno:
a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato Nazionale individuale od a squadre;
b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

Art. 4 - Durata

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Affiliazione alla FIT

1. L’associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé, per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.;
2. L’associazione si impegna inoltre ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.;
3. I componenti del Consiglio, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Art. 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva

1. L’associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.;
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II. ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio dei Probiviri.

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione. Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo che li ha conferiti.

Art. 8 - Assemblea

1. L’Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente con avviso online inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione;
2. L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’ODG, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell’Assemblea;
3. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno;
4. La convocazione dell’Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.
5. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell’ordine del giorno nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Art. 9 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi;
2. La partecipazione dell’associato all’Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Art. 10 - Costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie

Le Assemblee sono validamente costituite:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) eleggere il Consiglio Direttivo al termine del proprio mandato;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno associativo trascorso;
c) approvare il rendiconto economico-finanziario; approvare i programmi dell’attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
d) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
2. Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare le modificazioni statutarie;
b) deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori.

Art. 12 - Approvazione delle deliberazioni Assembleari

1. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti). 2. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei voti espressi (esclusi gli astenuti). 3. I verbali assembleari, redatti dal Segretario, sono conservati a cura del Presidente dell’Associazione e messi online sul sito www.amti.it e sono consultabili da chiunque.

Art. 13 - Eleggibilità ed Incompatibilità

1. Alle cariche sociali possono essere eletti solo gli associati ordinari in regola con il versamento della quota sociale. 2. Tutti le cariche e gli incarichi non sono retribuiti. 3. Tutti le cariche e gli incarichi hanno la durata di DUE anni e sono riconfermabili.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto 7 (sette) consiglieri eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto, ed eletti per un esercizio; Il CD scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della loro carica;
2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
3. Si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri. La presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo è richiesta per la validità della riunione;
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione per il quale ha voto il Presidente;
5. Se venissero a mancare uno o più componenti si integra il Consiglio coi primi dei non eletti. Quando venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo;

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all’art.3.;
2. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’associazione. Tra l’altro:
a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività da svolgere, da sottoporre all’Assemblea;
b) determina l’ammontare dei contributi degli associati;
c) stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
d) esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività associativa;
f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’associazione, proponendo all’Assemblea la sede e la data del Campionato annuale;
g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l’associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;
h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.

Art. 16 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, scegliendo fra i suoi componenti a maggioranza di voti.
2. Ha la rappresentanza legale dell’associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’associazione, adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 17 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, scegliendo fra i suoi componenti a maggioranza di voti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.;
2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente o della vacanza della carica;

Art. 18 - Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, scegliendo fra i suoi componenti a maggioranza di voti. 2. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Art. 19 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, scegliendo fra i suoi componenti a maggioranza di voti.
2. Si incarica delle esazioni delle entrate e della tenuta e l’aggiornamento del libro degli associati.
3. Gestisce il conto corrente dell’Associazione dando esecuzione ai pagamenti deliberati dal CD.
4. Provvede alla rendicontazione del bilancio in Assemblea annuale.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea.
2. Le funzioni di controllo dell’ attività amministrativa e finanziaria sono esercitate da tre Revisori dei Conti.
3. I Revisori dei Conti possono partecipare, con voto solo consultivo, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere sistematicamente invitati.

Art. 20 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea fra i soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per la durata di 2 anni e fino all’elezione del successivo Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei probiviri, composto da tre membri:
a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;
b) si attiva autonomamente o su segnalazione;
c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
d) adotta i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
4. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale, previsto dal successivo articolo 33, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.
5. I Probiviri possono partecipare, con voto solo consultivo, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere sistematicamente invitati.

CAPO III. ASSOCIATI

Art. 22 - Associati

1. L’associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni dal presente statuto.
2. L’Associazione riconosce le seguenti categorie di soci:
a) Soci ORDINARI: i cittadini di Nazionalità Italiana, di buona condotta civile e morale, laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria;
b) Soci ONORARI: possono avere questa qualifica persone che per singolari benemerenze verso l’associazione siano degne di particolare riconoscimento;
3. Nelle assemblee, purché in regola con la quota di tesseramento, possono votare solo i Soci ORDINARI.

Art. 23 - Ammissione

L’ammissione al sodalizio è subordinata alle seguenti norme:
a) presentazione della domanda;
b) pagamento delle quote sociali;
c) accettazione senza riserve dello Statuto, dei regolamenti interni e di altre norme che il CD riterrà opportuno emanare;
d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Tesseramento alla FIT

Gli associati che ne faranno richiesta saranno tesserati alla F.I.T.

Art. 25 - Cessazione di Appartenenza all'Associazione

1. La qualifica di Socio si perde:
a) per morosità secondo i termini del regolamento associativo;
b) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione del fatto addebitatogli, comunicato allo stesso con lettera raccomandata da parte del Collegio dei Probiviri.

CAPO IV. FONDO COMUNE E BILANCIO

Art. 26 - Patrimonio e Bilancio

1. Il patrimonio fondo comune consiste:
a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’associazione;
c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell’associazione sono costituite:
a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.
3. in tutti i beni di qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà sociale.

Art. 27 - Rendiconto Economico-finanziario e preventivo di spesa

1. L’esercizio dell’associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
2. Il bilancio consuntivo annuale sarà distinto in:
a) situazione patrimoniale;
b) rendiconto di gestione che sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea accompagnato dalla relazione finanziaria e quella del Collegio dei Revisori.

Art. 28 - Reinvestimento degli avanzi di Gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere rinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3;
2. Durante la vita dell’associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V. DISCIPLINA E VERTENZE

Art. 29 - Provvedimenti Disciplinari

Sia la F.I.T. che l’Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 30 e 31, indipendentemente l’una dall’altra.

Art. 30 - Provvedimenti Disciplinari Dell'Associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Collegio dei probiviri nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
a) ammonizione;
b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
c) radiazione.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.

Art. 31 - Provvedimenti Disciplinari Della F.I.T.

Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
a) dell’associazione;
b) degli amministratori e dirigenti dell’associazione;

Art. 32 - Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

L’associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Art. 33 - Clausola compromissoria Interna - Collegio arbitrale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi;
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T.

Art. 34 - Vincolo di Giustizia - Clausola compromissoria federale

L’associazione, dal momento dell’affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione all’associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI. SCIOGLIMENTO

Art. 35 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall’articolo 12;
2. L’Assemblea deve contestualmente:
a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
b) devolvere a fini sportivi l’intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

Art. 36 - Obblighi di Carattere Economico

I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell’associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

Art. 37 - Obbligo di devoluzione del Patrimonio a fini sportivi

In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere fini sportivi l’intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII. DISPOSIZIONE FINALE

Art. 38 - Richiamo Normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.